Novità TARES
PUBBLICHIAMO ON LINE IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE PERVENUTA DALL'UFFICIO AVVOCATURA DELLA DIOCESI DI MILANO IN MERITO ALLE NOVITA' TARES E AGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AGLI ENTI ECCLESIASTICI.
TALE INFORMATIVA VERRA' TRASMESSA ENTRO IL MESE DI AGOSTO A TUTTI I PARROCI E AMMINISTRATORI PARROCCHIALI DELLA DIOCESI
A partire dal 1° gennaio 2013 è in vigore la nuova normativa TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) ai sensi dell’art. 14 del D.L. 201/2011.
Questo nuovo tributo, che sostituisce le ben conosciute TARSU – TIA1 – TIA2, è già stato puntualmente presentato in exLege 1/2012 (aggiornato al 18 novembre 2012) alle pagine 65 ss.
Ora è necessario dare notizia delle modalità applicative; la norma prevede infatti che spetta a ciascun Comune adottare – in queste settimane estive – l’apposito Regolamento e determinare le relative Tariffe.
Dunque, la prima attenzione richiesta agli enti ecclesiastici è quella di acquisire e prendere visione di entrambi i documenti accedendo al sito del proprio Comune.
In particolare si raccomanda di verificare i seguenti elementi:
1) I contenuti, le modalità e il termine per la presentazione al Comune della Dichiarazione sia per le utenze domestiche (per es. le abitazioni dei sacerdoti, delle consacrate, del sacrestano e del custode) sia per le utenze non domestiche (ovvero tutte le altre unità immobiliari possedute o detenute; per es. gli uffici parrocchiali, l’oratorio, i saloni polifunzionali, il bar, il cine-teatro, la scuola).
È necessario provvedere a tale adempimento con molta attenzione perché, diversamente dalla TARSU, l’importo della TARES dipende solo dal tipo di attività svolta (questo dato non è già in possesso dell’Amministrazione comunale e non è desumibile dal Catasto) e dalla superficie tassabile (80% di quella catastale).
Ciascuna Amministrazione Comunale ha elaborato un modello di Dichiarazione e stabilito termini di presentazione.
È importante che l’ente ecclesiastico indichi nella Dichiarazione tutte le unità immobiliari soggette al tributo, evidenziando per ciascuna:
- l’esatta ubicazione,
- gli estremi catastali,
- la superficie tassabile,
- il tipo di attività ivi svolta e il relativo codice ATECO (cf Guida Operativa di exLege n. 4/2007), annotando l’eventuale utilizzo non continuativo o ricorrente.
2) Circa gli edifici di culto (nel senso di Chiese e pertinenze catastali, quali il campanile e la sacrestia) ciascun Comune può decidere di escluderne la tassazione, agevolarla (riduzione dell’imposta) o determinarla in modo ordinario.
3) I Comuni possono riconoscere Riduzioni (nella misura massima del 30%) nel caso di:
- abitazione con unico occupante,
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale (per es. Casa per Ferie) o altro uso limitato e discontinuo (per es. appartamento in parrocchia tenuto a disposizione per ospiti, seminaristi o sacerdoti presenti occasionalmente),
- locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo o ricorrente (per es. bar parrocchiale, cine-teatro attivo pochi giorni ogni mese).
4) Il numero e la scadenza delle rate 2013 è stabilito da ciascun Comune.
Le prime rate (una, due o tre) saranno un mero acconto determinato sulla base delle somme dovute nel 2012.
L’ultima rata a “saldo” sarà calcolata dall’Amministrazione Comunale applicando le nuove Tariffe TARES ai dati comunicati attraverso l’apposita Dichiarazione. È pertanto evidente l’importanza di redigere accuratamente la Dichiarazione e di presentarla tempestivamente al fine di consentire al Comune la corretta liquidazione del tributo.
Con il pagamento della rata a saldo sarà necessario versare con il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale anche la “maggiorazione pari a 0,30 € per mq” dovuta allo Stato.
Qualora l’ente ecclesiastico rilevi errori in merito alla determinazione della rata a saldo si suggerisce di contattare tempestivamente i competenti uffici di Curia per esperire la procedura di “autotutela” ed evitare, così, il contenzioso tributario.
Infine occorre ricordare che il Comune può “inviare questionari al Contribuente […] disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni” (art. 14. co. 37. D.L. 201/2011).
Data: 06/08/2013