Venerdì, 19 Aprile 2024
Diocesi di Tortona
Sua Ecc.za Rev.ma
Mons. Guido Marini
Vescovo

Novità TARES

PUBBLICHIAMO ON LINE IL CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE PERVENUTA DALL'UFFICIO AVVOCATURA DELLA DIOCESI DI MILANO IN MERITO ALLE NOVITA' TARES E AGLI ADEMPIMENTI RICHIESTI AGLI ENTI ECCLESIASTICI.

TALE INFORMATIVA VERRA' TRASMESSA ENTRO IL MESE DI AGOSTO A TUTTI I PARROCI E AMMINISTRATORI PARROCCHIALI DELLA DIOCESI


A partire dal 1° gennaio 2013 è in vigore la nuova normativa TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) ai sensi dell’art. 14 del D.L. 201/2011.
Questo nuovo tributo, che sostituisce le ben conosciute TARSU – TIA1 – TIA2, è già stato puntualmente presentato in exLege 1/2012 (aggiornato al 18 novembre 2012) alle pagine 65 ss.
Ora è necessario dare notizia delle modalità applicative; la norma prevede infatti che spetta a ciascun Comune adottare – in queste settimane estive – l’apposito Regolamento e determinare le relative Tariffe.
Dunque, la prima attenzione richiesta agli enti ecclesiastici è quella di acquisire e prendere visione di entrambi i documenti accedendo al sito del proprio Comune.
In particolare si raccomanda di verificare i seguenti elementi:
1) I contenuti, le modalità e il termine per la presentazione al Comune della Dichiarazione sia per le utenze domestiche (per es. le abitazioni dei sacerdoti, delle consacrate, del sacrestano e del custode) sia per le utenze non domestiche (ovvero tutte le altre unità immobiliari possedute o detenute; per es. gli uffici parrocchiali, l’oratorio, i saloni polifunzionali, il bar, il cine-teatro, la scuola).
È necessario provvedere a tale adempimento con molta attenzione perché, diversamente dalla TARSU, l’importo della TARES dipende solo dal tipo di attività svolta (questo dato non è già in possesso dell’Amministrazione comunale e non è desumibile dal Catasto) e dalla superficie tassabile (80% di quella catastale).
Ciascuna Amministrazione Comunale ha elaborato un modello di Dichiarazione e stabilito termini di presentazione.
È importante che l’ente ecclesiastico indichi nella Dichiarazione tutte le unità immobiliari soggette al tributo, evidenziando per ciascuna:
- l’esatta ubicazione,
- gli estremi catastali,
- la superficie tassabile,
- il tipo di attività ivi svolta e il relativo codice ATECO (cf Guida Operativa di exLege n. 4/2007), annotando l’eventuale utilizzo non continuativo o ricorrente.
2) Circa gli edifici di culto (nel senso di Chiese e pertinenze catastali, quali il campanile e la sacrestia) ciascun Comune può decidere di escluderne la tassazione, agevolarla (riduzione dell’imposta) o determinarla in modo ordinario.
3) I Comuni possono riconoscere Riduzioni (nella misura massima del 30%) nel caso di:
- abitazione con unico occupante,
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale (per es. Casa per Ferie) o altro uso limitato e discontinuo (per es. appartamento in parrocchia tenuto a disposizione per ospiti, seminaristi o sacerdoti presenti occasionalmente),
- locali diversi dalle abitazioni adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo o ricorrente (per es. bar parrocchiale, cine-teatro attivo pochi giorni ogni mese).
4) Il numero e la scadenza delle rate 2013 è stabilito da ciascun Comune.
Le prime rate (una, due o tre) saranno un mero acconto determinato sulla base delle somme dovute nel 2012.
L’ultima rata a “saldo” sarà calcolata dall’Amministrazione Comunale applicando le nuove Tariffe TARES ai dati comunicati attraverso l’apposita Dichiarazione. È pertanto evidente l’importanza di redigere accuratamente la Dichiarazione e di presentarla tempestivamente al fine di consentire al Comune la corretta liquidazione del tributo.
Con il pagamento della rata a saldo sarà necessario versare con il modello F24 o il bollettino di conto corrente postale anche la “maggiorazione pari a 0,30 € per mq” dovuta allo Stato.
Qualora l’ente ecclesiastico rilevi errori in merito alla determinazione della rata a saldo si suggerisce di contattare tempestivamente i competenti uffici di Curia per esperire la procedura di “autotutela” ed evitare, così, il contenzioso tributario.
Infine occorre ricordare che il Comune può “inviare questionari al Contribuente […] disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni” (art. 14. co. 37. D.L. 201/2011).

Data: 06/08/2013



Archivio Notizie


Diocesi di Tortona

p.zza Duomo, 12
15057 Tortona (AL)

CONTATTACI

Il magazine della Diocesi

Il Popolo

VEDI ONLINE

oppure

SCARICA L'APP

La radio ufficiale della Diocesi

RadioPNR

VEDI ONLINE

oppure

SCARICA L'APP


©2023 - Diocesi di Tortona